Onorevoli Colleghi! - La legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» stabilisce, all'articolo 67, quali figure istituzionali, religiose e ispettive possono visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione.
Tra queste non sono individuate le figure dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni nel cui territorio sono situati gli istituti penitenziari, né altre figure istituzionali che invece possono svolgere un utile ruolo in questo campo.
Con la presente proposta di legge, il cui testo riprende quello approvato dalla Camera, ma non dal Senato, nella scorsa legislatura, si vuole porre rimedio a questa lacuna normativa, anche alla luce delle ragioni e degli scopi di tali visite, ben specificati dal regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, tra i quali, in particolare, la verifica delle condizioni di vita dei detenuti.
Se partiamo proprio dalle finalità indicate dal citato regolamento, il riconoscimento del ruolo dei presidenti delle province e dei sindaci appare come una esigenza funzionale, se non addirittura una necessità. Come si può parlare, infatti, delle condizioni di un istituto penitenziario prescindendo dai problemi sanitari, per i quali la massima autorità sul territorio è il sindaco, o dalle relazioni con la provincia e il comune sugli aspetti urbanistici ed edilizi?
Inoltre vi sono anche le questioni degli affidamenti esterni e delle iniziative di formazione e di inserimento lavorativo che coinvolgono appieno le amministrazioni penitenziarie, le province e i comuni.